Articolo 46 del TUIR

TUIR

Art. 46 TUIR - Versamenti dei soci

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

"1. Le somme versate alle societa' commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti."

Commento del professionista

L’art. 46 del D.P.R. 917/1986 disciplina il trattamento fiscale dei versamenti effettuati dai soci a favore delle società commerciali e degli enti commerciali residenti. La norma stabilisce una presunzione generale: le somme versate dai soci si considerano finanziamenti (mutui), salvo che dai bilanci o rendiconti risulti chiaramente una diversa qualificazione.

In pratica, ciò significa che, in assenza di una specifica evidenza contabile, tali versamenti si presumono fruttiferi e quindi idonei a generare redditi di capitale. Questa regola si applica non solo alle società di capitali, ma anche alle società di persone e agli enti commerciali, nonché – per espressa previsione normativa – ad associazioni e consorzi.

Un elemento fondamentale è rappresentato dalla rilevazione contabile: la disciplina si basa sulle risultanze di bilancio. Se i versamenti sono iscritti nel patrimonio netto (ad esempio come versamenti in conto capitale), non si applica la presunzione di finanziamento. Al contrario, se sono iscritti tra i debiti o comunque non risultano come patrimonio netto, si presume l’esistenza di un rapporto di mutuo tra socio e società.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che questa presunzione si applica a tutti i soci, inclusi quelli che operano in forma imprenditoriale, sia individuale sia collettiva. In tal caso, gli eventuali interessi attivi derivanti dai finanziamenti concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

Il finanziamento soci si caratterizza per l’obbligo di restituzione da parte della società e non richiede necessariamente una proporzione con la quota di partecipazione né una delibera assembleare specifica. Inoltre, può essere effettuato in diverse forme, anche indirette: ad esempio mediante la concessione di dilazioni di pagamento, la rinuncia temporanea alla riscossione di crediti, la mancata percezione di dividendi deliberati o di compensi spettanti.

Tuttavia, ai fini fiscali, non è sufficiente una semplice dichiarazione del socio per qualificare il versamento come apporto di capitale. La prova contraria alla presunzione di finanziamento deve emergere in modo chiaro e formale dai documenti contabili ufficiali. La normativa richiede infatti che la diversa natura del versamento risulti espressamente dal bilancio o dal rendiconto; non è ammessa una prova libera o generica.

Inoltre, la presunzione di onerosità del finanziamento (ossia la produzione di interessi) può essere superata solo nei modi previsti dalla norma, e non semplicemente invocando una diversa volontà delle parti.

Un ulteriore profilo rilevante riguarda i controlli dell’Amministrazione finanziaria. La semplice iscrizione in bilancio di un finanziamento soci non è sufficiente a dimostrarne l’effettiva esistenza: la giurisprudenza richiede anche un adeguato supporto documentale, come delibere assembleari formalmente corrette. In mancanza, tali somme possono essere contestate come ricavi occulti.

Infine, è stato chiarito che la disciplina dell’art. 46 non si applica quando dal bilancio emerge chiaramente una diversa qualificazione del versamento, ad esempio come prestito infruttifero, purché tale qualificazione sia adeguatamente documentata.

In sintesi, il trattamento fiscale dei versamenti soci dipende in modo determinante dalla loro corretta qualificazione contabile e dalla presenza di idonea documentazione, elementi essenziali per evitare presunzioni fiscali sfavorevoli e possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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