Articolo 45 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 45 T.U.IVA - Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e alla compilazione degli elenchi.

In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

"Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, registri,
scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e
verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla
verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a
lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e
scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o
di cui risulta l'esistenza.
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e'
punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena
pecuniaria da lire un miolione duecentomila a lire trenta milioni; la pena non
puo' essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al quarto
comma dell'art. 24.
Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in
conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e
coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e
le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un
quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti
sono di scarsa rilevanza.
Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di
ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si
applica la pena pecuniaria da lire due milioni a ventii milioni. La stessa
sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa
produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni
possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o
inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di
rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o
rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione."

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