Articolo 45 del T.U.B.

T.U.B

Art. 45 T.U.B. - Fondo interbancario di garanzia. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.10, comma 7 decreto-legge 14 marzo 2005 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n.80 il fondo interbancario di garanzia e' soppresso in attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 512 legge 30 dicembre 2004 n.311)

In vigore dal 29/02/2004 al 29/12/2006

Modificato da: Decreto legislativo del 06/02/2004 n. 37 Articolo 1

Soppresso dal 29/12/2006 da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Presso il Fondo e' operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita' giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3."

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata