Articolo 43 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 43 T.U.IVA - Violazioni dell'obbligo di dichiarazione.
In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981
Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8
Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1972 n. 471 Articolo 16
"Chi non presenta la dichiarazione annuale, e' punito con la pena pecuniaria
da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il piu'
breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un
decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena
pecuniaria da una a due volte la differenza.
L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni
inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti
commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire.
Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo
comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali
da non consentire l'identificazione del contribuente e' punito con la pena
pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni. La stessa pena si
applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4)
dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui e' esercitata
l'attivita' o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e
documenti.
Chi non esegue con le modalita' e nei termini prescritti la liquidazione di
cui agli articoli 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da lire
duecentomila a due milioni di lire.
Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle
dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena
pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni."
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