Articolo 42 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 42 T.U.IVA - Violazioni dell'obbligo di registrazione.

In vigore dal 30/09/1989 al 01/01/1998

Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

Soppresso dal 01/01/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

"Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad
operazioni imponibili effettuate, e' punito con la pena pecuniaria in misura
da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata
secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite
con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica
la stessa sanzione, commisurata alla differenza.
Chi esegue le annotazioni prescritte dall'art. 25 con indicazioni incomplete
o inesatte, tali da non consentire l'identificazione dei cedenti dei beni o
prestatori dei servizi, e' punito con la pena pecuniaria da seicentomila a tre
milioni lire.
Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per
l'omissione o irregolarita' delle annotazioni eseguite o da eseguire nei
registri a norma dell'art. 26."

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