Articolo 41 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 41 T.U.IVA - Violazioni dell'obbligo di fatturazione.
In vigore dal 11/08/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979
Modificato da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 7
Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
"Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo
obbligato ad emetterla, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro
volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni
del Titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette la fattura
senza l'indicazione dell'imposta o indicando un'imposta inferiore, nel quale
ultimo caso la pena pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno.
Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura,
essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi
inferiori a quelli reali, e' punito con la pena pecuniaria da trecentomila
a un milione duecentomila lire.
Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 21, n.
1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la
identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da seicentomila a
tre milioni di lire, salvo che le irregolarita' siano imputabili
esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Per la
violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli artt. 17, terzo
comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi
precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta. Tuttavia,
qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti
variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste
all'articolo 47, primo comma, n. 3) e non e' dovuto pagamento d'imposta.
Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o
professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o
con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad
emetterla, e' tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei
suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in
duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e
deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio
competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a
quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in
duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte
dall'art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta
eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione
dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e'
restituito dall'ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma
dell'art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al
cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre
commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti
emessa.
Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente
articolo."
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