Articolo 40 sexies del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 40 sexies T.U.IVA - Dati da conservare.

In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"1. La documentazione conservata ai sensi dell'articolo 40-ter contiene le seguenti informazioni:

a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento;

b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

d) l'IBAN o, se l'IBAN non e' disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguita', il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 40-ter;

h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento;

b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;

c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonche' le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso;

d) ogni riferimento che individui, senza ambiguita', il pagamento;

e) se il pagamento e' disposto nei locali dell'esercente, l'indicazione di tale circostanza."

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