Articolo 40 quater del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 40 quater T.U.IVA - Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia e' Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 40-ter, in conformita' e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo e' assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia e' Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalita' tecniche di trasmissione.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformita' all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010."

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(1) Per le sanzioni vedi l'art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

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