Articolo 40 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 40 T.U.IVA - Ufficio competente.

In vigore dal 31/08/2002 con effetto dal 01/04/1979

Modificato da: Decreto legislativo del 19/06/2002 n. 191 Articolo 1

"Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si
trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello
Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne'un rappresentante
nominato ai sensi dell'art. 17, e' competente l'ufficio provinciale di Roma.
Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio
competente ai sensi del presente articolo e' individuato con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da
quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni
in cui siano pervenuti all'ufficio competente."

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