Articolo 40 del T.U.B.

T.U.B

Art. 40 T.U.B. - Estinzione anticipata e risoluzione del contratto. (N.D.R.: Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 DLG 4 agosto 1999 n. 342 la disposione del secondo comma del presente articolo non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.)

In vigore dal 19/10/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 6

"1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
2. La banca puo' invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata."

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