Articolo 4 del TUIR
TUIR
Art. 4 TUIR - Coniugi e figli minori
In vigore dal 02/03/1989 con effetto dal 01/01/1988
Modificato da: Decreto-legge del 02/03/1989 n. 69 Articolo 26
Nota:
Per gli effetti vedasi l'art. 38, comma 1-bis, del DL n. 69/89.
"1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare."
Commento del professionista
l’art. 4 del TUIR rappresenta la norma di riferimento per l’imputazione dei redditi all’interno della famiglia, stabilendo criteri distinti a seconda della natura dei beni e dei soggetti coinvolti. Il legislatore, infatti, parte da un presupposto fondamentale: non esiste un unico “reddito familiare” rilevante ai fini IRPEF, ma una pluralità di redditi imputati ai singoli componenti secondo regole specifiche.
Nel caso della comunione legale tra coniugi, i redditi derivanti dai beni comuni sono imputati, in via ordinaria, nella misura del 50% a ciascun coniuge, salvo diversa pattuizione convenzionale. Diversamente, i proventi derivanti dall’attività personale di ciascun coniuge restano integralmente imputati al soggetto che li produce, a conferma del principio di autonomia reddituale individuale. Analogo criterio proporzionale si applica anche ai redditi dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, che vengono ripartiti tra i coniugi indipendentemente dalla titolarità formale dei beni stessi.
Per quanto riguarda i redditi dei figli minori, soggetti all’usufrutto legale dei genitori, il legislatore prevede un’imputazione per metà a ciascun genitore, salvo il caso in cui l’usufrutto spetti ad uno solo, ipotesi in cui il reddito viene attribuito integralmente a quest’ultimo.
Questa impostazione normativa si inserisce in un’evoluzione storica particolarmente significativa. In origine, infatti, il sistema tributario italiano prevedeva il cosiddetto “cumulo dei redditi”, per cui i redditi della moglie e dei figli minori venivano imputati al capo famiglia. Tale meccanismo, in un sistema progressivo, determinava un aggravio impositivo e sollevava evidenti criticità sotto il profilo costituzionale, in relazione al principio di capacità contributiva.
L’intervento della Corte Costituzionale negli anni Settanta ha segnato un punto di svolta, portando al superamento del cumulo e all’affermazione della piena soggettività passiva di ciascun componente della famiglia. Da quel momento, il sistema si è orientato verso un modello di tassazione individuale, in cui ciascun soggetto è tassato in base al proprio reddito, con autonoma dichiarazione e autonoma obbligazione tributaria, pur restando la possibilità di presentare una dichiarazione congiunta.
Tale scelta, tuttora vigente, riflette un preciso equilibrio tra esigenze di equità e neutralità economica. Da un lato, si evita che il reddito complessivo familiare incida sulle scelte lavorative dei singoli; dall’altro, si rinuncia a una piena valorizzazione della capacità contributiva del nucleo familiare nel suo complesso, con effetti talvolta penalizzanti per le famiglie monoreddito.
Il dibattito dottrinale e istituzionale ha più volte evidenziato questa tensione, prospettando modelli alternativi – come il quoziente familiare o lo splitting – che però non sono mai stati introdotti nel nostro ordinamento. Anche le più recenti riforme si muovono in una logica diversa, privilegiando interventi indiretti, quali detrazioni, deduzioni e strumenti di sostegno alle famiglie, piuttosto che una revisione strutturale dell’unità impositiva.
In questo contesto, la disciplina della comunione legale assume rilievo non solo civilistico, ma anche fiscale. I beni che vi rientrano – come gli acquisti effettuati durante il matrimonio o gli utili di aziende gestite congiuntamente – generano redditi che, salvo eccezioni, vengono ripartiti tra i coniugi. Tuttavia, non tutti i diritti rientrano automaticamente nella comunione: la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che vi rientrano solo le posizioni giuridiche suscettibili di valutazione patrimoniale stabile, escludendo i meri diritti di credito privi di tale caratteristica.
Particolare attenzione merita anche la cosiddetta comunione “de residuo”, che riguarda determinati beni e proventi destinati a entrare nella comunione solo al momento del suo scioglimento. In tali casi, fino a quel momento, il reddito resta nella disponibilità esclusiva del coniuge percettore, con evidenti riflessi anche sul piano fiscale.
Un discorso analogo può essere svolto per il fondo patrimoniale, che costituisce un patrimonio vincolato ai bisogni della famiglia. Anche qui, il legislatore fiscale adotta un criterio autonomo rispetto alla titolarità civilistica, imputando i redditi per metà a ciascun coniuge. Si tratta di una scelta coerente con la funzione del fondo, che è quella di soddisfare esigenze familiari e non individuali.
Infine, è opportuno evidenziare come l’evoluzione normativa più recente abbia esteso questi principi anche a nuove forme di famiglia. Le unioni civili, infatti, sono oggi sostanzialmente equiparate al matrimonio anche sotto il profilo fiscale, con applicazione delle medesime regole in tema di comunione legale e imputazione dei redditi. Analogamente, la giurisprudenza più recente ha ampliato la tutela delle convivenze di fatto, avvicinandole progressivamente ai modelli tradizionali, anche con riferimento ai rapporti economici e fiscali.
In conclusione, il sistema italiano si fonda su un principio di tassazione individuale temperato da regole specifiche di imputazione dei redditi in ambito familiare. Si tratta di un assetto che, pur garantendo autonomia soggettiva e coerenza con il principio di capacità contributiva, continua a presentare profili critici sotto il profilo dell’equità tra diverse tipologie di nuclei familiari, lasciando aperto il dibattito su possibili future evoluzioni del sistema.
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