Articolo 37 ter del T.U.B.
T.U.B
Art. 37 ter T.U.B. - Costituzione del gruppo bancario cooperativo (1).
In vigore dal 15/04/2016
Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1
"1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:
a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;
b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneita' del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.
3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.
4. Il contratto e' trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si da' corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile."
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 5 decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016 n. 49. Vedasi anche l'art. 2 (Disposizioni attuative) del citato decreto-legge n. 18 del 2016.
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