Articolo 37 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 37 T.U.IVA - Presentazione delle dichiarazioni.

In vigore dal 12/08/1997 al 22/09/1998 con effetto dal 01/01/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 11

Soppresso dal 22/09/1998 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9

Nota:
Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per gli effetti vedasi l'art. 3 del DPR n. 24/79.

"Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a
pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla
sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte
dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.
Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.
La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno
solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a
norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera
raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate
all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla
dichiarazione.
La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli,
registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non puo' essere data che
mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.
Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine
sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo
comma dell'art. 48.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si
considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la
riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta."

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