Articolo 35 del TUIR

TUIR

Art. 35 TUIR - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

"1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente."

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