Articolo 35 del T.U.B.

T.U.B

Art. 35 T.U.B. - Operativita'.

In vigore dal 16/02/2016

Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

"1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia."

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