Articolo 34 ter del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 34 ter T.U.IVA - Regime fiscale per raccoglitori occasionali
In vigore dal 01/01/2019 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale."
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