Articolo 34 del T.U.B.
T.U.B
Art. 34 T.U.B. - Soci.
In vigore dal 16/02/2016
Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1
"1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a cinquecento (1). Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.
4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.
5. (Comma abrogato, a decorrere dal 19 ottobre 1999, dall'art. 5, comma 1 decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342).
6. Si applica l'articolo 30, comma 5."
(1) Numero così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18. Vedasi al riguardo anche l'art. 2, comma 5 del citato decreto-legge n. 18 del 2016.
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