Articolo 34 bis del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 34 bis T.U.IVA - Attivita' agricole connesse.

In vigore dal 01/01/2004 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,
l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa
alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare,
a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed
alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del
presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione
dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
successive modificazioni."

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