Articolo 33 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 33 T.U.IVA - Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti.

In vigore dal 09/04/1998 al 03/03/2000 con effetto dal 01/01/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 23/03/1998 n. 56 Articolo 2

Soppresso dal 03/03/2000 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/10/1999 n. 542 Articolo 11

Nota:
Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all'art. 12, DLG n. 241/97. Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all'art. 12, DLG n. 241/97. Per l'applicabilita' vedasi l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi l'art. 3, ultimo comma, della L. n. 31/80 .

"1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per
oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione
all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente,
ovvero nella dichiarazione di inizio attivita':
a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei
primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di
lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella
dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di
ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o
frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non
provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta
applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme
da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura
dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli
articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e'
esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere
comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso."

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