Articolo 33 del TUIR

TUIR

Art. 33 TUIR - Imputazione del reddito agrario

In vigore dal 01/01/2008 con effetto dal 01/01/1992

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

"1. Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziche' quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.
2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attivita' di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)."

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