Articolo 33 del T.U.B.
T.U.B
Art. 33 T.U.B. - Norme generali.
In vigore dal 19/12/2018
Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 20 bis
"1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis.
1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro."
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