Articolo 32 del T.U.B.
T.U.B
Art. 32 T.U.B. - Utili.
In vigore dal 01/01/1994
"1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, e' destinata a beneficenza o assistenza."
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