Articolo 31 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 31 T.U.IVA - Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi.
In vigore dal 30/04/1989 al 01/01/1992
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 31/03/1979 n. 94 Articolo 9
Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 4
"1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire,
l'imposta dovuta e' determinata riducendo l'ammontare dell' imposta sul
valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate
nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di
arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa
consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di
esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita'. Per i soggetti che
iniziano l'attivita' il volume di affari dichiarato in via presuntiva e'
ragguagliato ad anno.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della
dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
3. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono
previste percentuali diverse, l'imposta sul valore aggiunto e' calcolata
separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni
effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23
e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a
tutte le attivita', la percentuale piu' elevata.
4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire e' superato, le
disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla
liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e' superato
e l' imposta dovuta per l' anno e' calcolata nei modi ordinari; tuttavia
l'imposta dovuta per l'anno non puo' comunque essere inferiore all' importo
determinato applicando il rapporto tra 18 milioni di lire e l' ammontare
complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell' anno, all'
ammontare dell' imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate,
registrate nell' anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al
comma 1 stabilita per il tipo di attivita' esercitata.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
societa', agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi' per le
attivita' di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca
marittima, 74, e 74 ter del presente decreto.
6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono
avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza
applicazione dell'imposta di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell'articolo 8
e al comma 2 degli articoli 8 bis e 9 e all'articolo 68, lettera a); le
imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto
comma dell'articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e
devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al
periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione
annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione
nella dichiarazione di inizio dell' attivita'. L'opzione vale per tutte le
attivita' esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto,
fino a quando non e' revocata e in ogni caso per almeno un triennio."
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata


