Articolo 3 del TUIR

TUIR

Art. 3 TUIR - Base imponibile

In vigore dal 01/01/2007

Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1

"1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

[c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto]

d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali."

Commento del professionista

La soggettività passiva dell’IRPEF riguarda tutte le persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano residenti o meno in Italia; tuttavia, cambia il modo in cui si determina la base imponibile. L’art. 3 del TUIR distingue infatti tra soggetti residenti e non residenti, individua i redditi soggetti a tassazione separata e quelli che, invece, restano esclusi dalla base imponibile.

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, essa è costituita dal reddito complessivo sul quale si applicano le aliquote progressive per scaglioni. Per i soggetti residenti vale il principio della tassazione mondiale: sono tassati tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, anche all’estero, salvo eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni. Da questo reddito complessivo lordo si sottraggono gli oneri deducibili previsti dalla legge. Per i soggetti non residenti, invece, si applica il principio di territorialità: sono tassati solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato, dai quali si deducono gli oneri specificamente previsti.

Una deroga importante al meccanismo ordinario riguarda i redditi soggetti a tassazione separata, disciplinati dall’art. 17 del TUIR. Si tratta di redditi che si formano in più anni ma vengono percepiti in un’unica soluzione; per evitare che la progressività dell’imposta comporti un carico eccessivo, essi sono tassati separatamente con criteri specifici, generalmente più favorevoli.

Accanto a questi, vi sono redditi che non concorrono affatto alla formazione della base imponibile. Tra questi rientrano i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli stabiliti dall’autorità giudiziaria, gli assegni familiari e per il nucleo familiare, alcune maggiorazioni pensionistiche e determinate borse di studio, soprattutto se previste da norme speciali o accordi internazionali.

Particolarmente rilevante è il fenomeno dell’erosione della base imponibile dovuto alla diffusione di regimi sostitutivi o “cedolari”, che prevedono una tassazione proporzionale e sottraggono determinati redditi alla progressività dell’IRPEF. Questo processo, iniziato con i redditi di capitale, si è progressivamente esteso ad altre categorie, con finalità diverse: favorire l’emersione di redditi, incentivare comportamenti economici virtuosi, attrarre contribuenti o semplificare il sistema.

Il risultato è che l’IRPEF si è progressivamente allontanata dal modello originario di imposta personale onnicomprensiva e progressiva, avvicinandosi a un sistema “ibrido”, caratterizzato da una pluralità di regimi fiscali differenti (la cosiddetta Plural Income Tax). Questo ha sollevato problemi di equità, sia orizzontale (tra contribuenti con lo stesso reddito ma diversa fonte) sia verticale (tra contribuenti con redditi diversi), oltre a criticità in termini di complessità e inefficienza.

Nel dibattito recente si è discusso della possibile introduzione di una flat tax o comunque di una riforma complessiva del sistema, anche alla luce della legge delega n. 111 del 2023, che mira a razionalizzare l’IRPEF, ridurre le distorsioni e avvicinare il sistema a criteri di maggiore equità e semplicità, pur mantenendo un certo grado di progressività.

Infine, alcune categorie specifiche di somme sono escluse dalla base imponibile per ragioni di tutela sociale o equità, come gli assegni per il mantenimento dei figli, che non sono tassati in capo al percettore né deducibili per chi li eroga, e gli assegni familiari, che hanno natura assistenziale. Anche alcune prestazioni pensionistiche integrative e borse di studio, soprattutto in presenza di particolari requisiti normativi, sono escluse dall’imposizione.

In sintesi, la disciplina della base imponibile IRPEF si articola oggi in un sistema complesso, nel quale alla regola generale della tassazione progressiva si affiancano numerose eccezioni, che riflettono esigenze di politica fiscale, economica e sociale.

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