Articolo 3 del T.U.B.
T.U.B
Art. 3 T.U.B. - Ministro dell'economia e delle finanze.
In vigore dal 29/02/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 06/02/2004 n. 37 Articolo 1
"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facolta' di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti e' data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni."
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