Articolo 29 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 29 T.U.IVA - Elenchi dei clienti e dei fornitori.
In vigore dal 30/12/1993 al 10/06/1994 con effetto dal 01/01/1981
Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 3
Soppresso dal 10/06/1994 da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 6
Nota:
Per gli effetti vedasi l'art. 3 del DPR n. 24/79. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.
"Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere
compilato, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro
delle Finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta,
denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione
nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono
state emesse fatture registrate per l'anno precedente. Nell'elenco devono
essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno
risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle
imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture
relative alle operazioni imponibili nonche' l'ammontare dei corrispettivi
risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di
cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i
soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o
professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato
ad emettere la fattura.
Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le
operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne
quelle indicate ai nn. 2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1)
delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, dell'art. 9 e dell'art. 38-quater
nonche' delle fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture
annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle di importo non
superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle
fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.
Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze,
l'elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle
risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la
denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione
nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o
prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati,
distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il
numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente,
comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al
sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto
comma dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e
l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile
degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente,
quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco
deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette
doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile
dei beni importati e delle relative imposte.
Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture
in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con
decreto del Ministro delle Finanze, dalla compilazione dell'elenco dei
clienti.
I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a
norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere
a), e) e g) del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4
devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel
modello di cui al primo comma dell'art. 28.
Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle Finanze
puo' disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti,
che gli elenchi di cui al primo e al terzo comma siano presentati, entro il
il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto; con lo stesso decreto puo' essere disposta anche la presentazione di
uno o piu' degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21
ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.
In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di
centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici in luogo
dell'allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita' e
termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati
che avrebbero essere indicati negli elenchi."
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