Articolo 29 del T.U.B.
T.U.B
Art. 29 T.U.B. - Norme generali.
In vigore dal 27/03/2024
Modificato da: Legge del 05/03/2024 n. 21 Articolo 18
"1. Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro.
2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 16 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.
3. (Comma abrogato, a decorrere dal 25 gennaio 2015, dall'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2 decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3)
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni."
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata


