Articolo 28 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 28 T.U.IVA - Dichiarazione annuale.
In vigore dal 01/01/1998 al 22/07/1998
Modificato da: Decreto legislativo del 02/09/1997 n. 313 Articolo 4
Soppresso dal 22/07/1998 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9
Nota:
Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per l'applicabilita' vedasi l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.
"1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta,
in duplice esemplare, la dichiarazione relativa allñanno solare precedente,
redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell'articolo
10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo
19-bis2. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle
imposte sui redditi, con l'anno solare obbligati alla presentazione anche
della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora
abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci
soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita' all'articolo 8 dello
stesso decreto.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la
individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle
operazioni e dell'imposta, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il
termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo.
4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che
non hanno effettuato operazioni imponibili."
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