Articolo 27 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 27 T.U.IVA - Liquidazione e versamenti mensili.

In vigore dal 17/09/2011 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:
Per lo scorporo aliquota 20% vedi art. 1, co. 4, DL 328/97.

"(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

(Comma abrogato)."

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