Articolo 21 del T.U.B.

T.U.B

Art. 21 T.U.B. - Richiesta di informazioni. (N.D.R.: Modifiche apportate dall'art. 9.7 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall'art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

In vigore dal 29/02/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

"1. La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche ed alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo  quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei  soggetti controllanti.
3. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato."

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