Articolo 20 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 20 T.U.IVA - Volume d'affari.
In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 325, lett. c) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.
"Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.
L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27."
Commento del Professionista
Inquadramento della norma
Il volume d'affari è una delle nozioni fondanti dell'intero sistema IVA italiano. Eppure, paradossalmente, non se ne trova una definizione nel diritto europeo: la Direttiva 2006/112/CE non contiene un articolo dedicato, limitandosi a richiamare la nozione in modo indiretto e frammentario — principalmente in relazione al calcolo del pro-rata di detrazione (art. 174) e al regime delle piccole imprese (art. 288). È stato dunque il legislatore italiano a colmare questa lacuna con l'art. 20 del D.P.R. 633/1972, che fornisce una disciplina organica e puntuale della nozione, tanto nelle sue componenti positive quanto nelle esclusioni.
Il volume d'affari non è una grandezza meramente dichiarativa. Da esso dipendono conseguenze operative di primissimo piano: l'accesso al regime forfettario, la possibilità di liquidare l'IVA trimestralmente anziché mensilmente, l'applicazione del regime dell'"IVA per cassa", la qualifica di esportatore abituale e, non da ultimo, il calcolo del pro-rata di detrazione per chi effettua operazioni sia imponibili sia esenti. Comprendere esattamente cosa rientri — e cosa no — nel volume d'affari è dunque una necessità concreta per ogni imprenditore e professionista.
Vale segnalare che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'intero D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): i riferimenti normativi si intenderanno automaticamente trasferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo corpus normativo.
1. La definizione generale: cosa comprende il volume d'affari
Il comma 1 dell'art. 20 definisce il volume d'affari come l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione, con riferimento a un anno solare, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 e al netto delle esclusioni espressamente previste.
Tre sono i pilastri di questa definizione che meritano attenzione specifica.
Le operazioni rilevanti. Concorrono al volume d'affari tutte le operazioni attive — cessioni di beni ai sensi dell'art. 2 e prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 — indipendentemente dal loro regime fiscale: imponibili, non imponibili (operazioni con l'estero ex artt. 8, 8-bis e 9) ed esenti (art. 10) entrano tutte nel computo. Restano invece escluse le operazioni prive del presupposto oggettivo (ad esempio le cessioni di denaro o i conferimenti d'azienda di cui all'art. 2, comma 3), quelle prive del presupposto soggettivo o territoriale, e gli importi che l'art. 15 esclude dalla base imponibile — come i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente, le somme dovute a titolo di interessi moratori, i contributi non corrispettivo. Dal 1° gennaio 2013, per effetto della legge n. 228/2012, concorrono al volume d'affari anche le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, per le quali sussiste comunque l'obbligo di fatturazione ai sensi del nuovo art. 21, comma 6-bis: si tratta tipicamente dei servizi "generici" B2B resi a soggetti passivi non stabiliti in Italia.
Il criterio temporale: "effettuate con riferimento a un anno solare". La norma non si limita a richiedere che le operazioni siano state registrate nell'anno, ma utilizza la più ampia formula "registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare". Questa formulazione — frutto della modifica introdotta dal D.L. 557/1993 con effetto dall'1° luglio 1994 — supera il vecchio criterio puramente formale della registrazione materiale nell'anno, che consentiva al contribuente di far slittare in avanti la liquidazione e il versamento semplicemente ritardando la registrazione. Oggi, l'operazione confluisce nel volume d'affari dell'anno cui si riferisce, indipendentemente dal momento in cui viene materialmente registrata: ciò che conta è il momento in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Il sistema IVA, diversamente da quello delle imposte dirette, non conosce l'esercizio "a cavallo" di due anni solari: il periodo d'imposta è sempre e soltanto l'anno solare, in coerenza con l'art. 252 della Direttiva 2006/112/CE che fissa nell'anno il limite massimo per la durata del periodo d'imposta.
Le variazioni ex art. 26. Il volume d'affari deve essere determinato tenendo conto di tutte le variazioni previste dall'art. 26: sia quelle in aumento (comma 1, per sopravvenuto aumento del corrispettivo), sia quelle in diminuzione (commi 2 e 3, per accordi di riduzione del prezzo, restituzioni, mancato pagamento), sia le correzioni di errori materiali o di calcolo (comma 7). Sul piano pratico, le note di variazione — sia in aumento sia in diminuzione — sono assimilate a fatture dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 219) e devono essere trattate come tali, con conseguente effetto sul volume d'affari.
2. Il nodo delle operazioni "ad esigibilità differita"
Un aspetto tecnico di grande rilevanza pratica riguarda il trattamento nel volume d'affari delle operazioni effettuate in regime di esigibilità differita. Si tratta principalmente di due categorie:
le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 6, comma 5 (oggi perlopiù gestite attraverso il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter), e le operazioni rientranti nell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del D.L. 83/2012, accessibile a imprese con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
La regola che governa entrambe le fattispecie è la seguente: l'operazione entra nel volume d'affari dell'anno in cui è stata effettuata (cioè dell'anno in cui si è verificato il fatto generatore), non dell'anno in cui si manifesta l'esigibilità dell'imposta per effetto del pagamento. Sul piano dichiarativo questo comporta un trattamento specifico nel modello IVA annuale: nel quadro VE, i corrispettivi di tali operazioni vengono indicati nel rigo VE 37 (separatamente dalle operazioni imponibili ordinarie, per evitare di contabilizzare a debito un'IVA ancora non esigibile), e concorrono al volume d'affari complessivo. Nell'anno in cui si manifesta l'esigibilità, il corrispettivo viene indicato nei righi VE 20-23 per la corretta liquidazione dell'imposta, ma portato in sottrazione nel rigo VE 38 per non farlo confluire una seconda volta nel volume d'affari.
3. Le esclusioni: cosa non entra nel volume d'affari
Il legislatore italiano, con scelta coerente con i principi unionali, ha escluso espressamente dal volume d'affari due categorie di operazioni.
Le cessioni di beni ammortizzabili. Vi rientrano tutti i beni suscettibili di ammortamento secondo il diritto comune: beni materiali (immobili, impianti, macchinari, attrezzature) e beni immateriali espressamente richiamati attraverso il rinvio all'art. 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale — cioè i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica. La ratio è chiara: si tratta di beni d'investimento la cui cessione ha carattere eccezionale e non ricorrente nell'ambito dell'attività dell'impresa; includerli nel volume d'affari ne alterebbe la rappresentatività come misura dell'attività corrente. Questa esclusione è coerente con la Direttiva 2006/112/CE, che all'art. 174, par. 2, esclude le cessioni di beni d'investimento dal denominatore ai fini del calcolo del pro-rata. Sul piano pratico, tali cessioni — se imponibili — devono comunque essere indicate nei righi VE 20-23 ai fini della liquidazione dell'IVA, ma il loro importo va poi portato in sottrazione nel rigo VE 40 per escluderle dal volume d'affari.
Va precisato che la nozione di "beni ammortizzabili" è più ristretta di quella di "beni strumentali": concorrono al volume d'affari le cessioni di beni che, pur essendo strumentali all'attività (usati per la produzione di altri beni o servizi), non hanno natura di beni d'investimento e non sono soggetti ad ammortamento economico.
I passaggi interni tra attività separate. I passaggi di beni e servizi tra diverse attività dello stesso contribuente, disciplinati dall'art. 36, comma 5, sono anch'essi esclusi dal volume d'affari, pur essendo soggetti all'obbligo di fatturazione.
4. Volume d'affari e imposte dirette: una distinzione fondamentale
Un errore concettuale frequente nella pratica consiste nel sovrapporre la nozione di volume d'affari IVA con quella di ammontare dei ricavi rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Le due grandezze divergono in misura significativa.
L'esempio più chiaro è quello delle prestazioni di servizi ultimate ma non ancora fatturate né pagate al termine dell'anno: ai fini IVA queste non si considerano effettuate (perché né la fatturazione né il pagamento sono intervenuti, ex art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972) e quindi non entrano nel volume d'affari dell'anno. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, poiché l'ultimazione soddisfa il principio di competenza temporale dell'art. 109 del TUIR, tali prestazioni concorrono alla formazione dei ricavi dell'esercizio.
Questa divergenza strutturale impone al professionista di riconciliare contabilmente le due grandezze, soprattutto in sede di redazione del bilancio e di predisposizione delle dichiarazioni, per evitare di trarre dall'una conclusioni erronee sull'altra.
5. Le applicazioni pratiche: quando il volume d'affari "conta"
La conoscenza precisa del proprio volume d'affari è determinante per una serie di scelte e adempimenti.
Il regime forfettario (legge 190/2014, commi 54-89, da ultimo modificata dalla legge 197/2022). L'accesso e la permanenza nel regime agevolato sono subordinati al rispetto di soglie di ricavi o compensi — nozione diversa dal volume d'affari ma strettamente correlata — determinate con criteri analoghi a quelli delle imposte dirette.
La liquidazione trimestrale dell'IVA (art. 7, D.P.R. 542/1999). I contribuenti con volume d'affari non superiore a 400.000 euro (prestazioni di servizi) o 700.000 euro (cessioni di beni) possono optare per la liquidazione trimestrale. Chi esercita contemporaneamente entrambe le tipologie senza distinta annotazione dei corrispettivi deve fare riferimento al limite di 700.000 euro per l'insieme delle attività. Il volume d'affari rilevante è sempre quello complessivo: anche chi separa le attività in via facoltativa ai sensi dell'art. 36, comma 3, deve fare riferimento al volume d'affari globale, non a quello della singola attività separata — con una finalità chiaramente antielusiva, per impedire artificiose frammentazioni dell'attività.
L'IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012). Accessibile a chi ha volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, consente di rinviare il versamento dell'IVA sulle vendite al momento dell'incasso del corrispettivo (con un limite massimo di un anno dall'effettuazione dell'operazione, decorso il quale l'imposta diventa comunque esigibile).
La qualifica di esportatore abituale (art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, D.P.R. 633/1972). Il contribuente acquisisce questo status — e il conseguente diritto ad acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'IVA entro il plafond maturato — quando l'ammontare delle cessioni all'esportazione registrate nell'anno precedente supera il 10% del proprio volume d'affari. Ai fini di questo specifico calcolo, il volume d'affari non deve includere le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (D.L. 746/1983), né le operazioni non territoriali di cui all'art. 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 — esclusione introdotta dalla stessa legge 228/2012 proprio per evitare che l'ingresso di queste operazioni nel volume d'affari diluisse indebitamente la percentuale e penalizzasse i soggetti che abitualmente esportano.
Il pro-rata di detrazione (art. 19-bis, D.P.R. 633/1972). Per chi effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, la percentuale di detrazione si calcola rapportando le operazioni che danno diritto alla detrazione all'ammontare complessivo del volume d'affari. Dal denominatore vanno escluse, tra l'altro, le cessioni di beni ammortizzabili, le operazioni immobiliari e finanziarie occasionali, e le operazioni non soggette per mancanza del presupposto territoriale.
6. La quantificazione delle singole operazioni: gli artt. 13, 14 e 15
Il comma 2 dell'art. 20 precisa che l'ammontare delle singole operazioni che confluiscono nel volume d'affari — imponibili, non imponibili o esenti — deve essere determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. Questo rinvio ha portata sistematica: significa che si fa riferimento alla base imponibile delle operazioni (art. 13), al valore normale nei casi in cui la norma lo prevede (art. 14), e si escludono gli importi che l'art. 15 sottrae alla base imponibile (anticipazioni di spese in nome e per conto, interessi moratori, contributi non costituenti corrispettivo, ecc.). Il rinvio all'art. 13 trascina con sé anche il richiamo all'art. 11 per le operazioni permutative e dazioni in pagamento, e all'art. 12 per le cessioni e prestazioni accessorie.
Per le operazioni per cui non è obbligatoria l'emissione della fattura (commercio al minuto e attività assimilate ai sensi dell'art. 22), i corrispettivi vengono annotati nel registro di cui all'art. 24 al lordo dell'IVA: devono pertanto essere assunti al netto dell'imposta, mediante applicazione delle percentuali di scorporo di cui all'art. 27, comma 2. Sul versante dei resi e degli sconti commerciali relativi a operazioni non fatturate (non assoggettate alla procedura di variazione ex art. 26, che è riservata alle operazioni con fattura), la prassi amministrativa — recepita nelle specifiche tecniche dei registratori telematici — consente di portare in diminuzione i corrispettivi del giorno per il valore del reso, riducendo così il volume d'affari del periodo.
Conclusione
L'art. 20 del Decreto IVA è una norma breve nel testo ma densa di implicazioni. La corretta determinazione del volume d'affari non è un adempimento formale: è il presupposto per una serie di scelte gestionali fondamentali — dalla cadenza delle liquidazioni periodiche all'accesso ai regimi agevolati, dalla qualifica di esportatore abituale al calcolo del pro-rata. Conoscere esattamente cosa entra e cosa no in questa grandezza, e applicare correttamente i criteri temporali previsti dalla norma, è il punto di partenza per una gestione fiscale consapevole dell'attività d'impresa o professionale.
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