Articolo 2 bis del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 2 bis T.U.IVA - Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche
In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:
a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni."
Commento del professionista
Perché è nata questa norma
Negli ultimi anni il commercio online è cresciuto in modo esponenziale. Sempre più acquisti vengono effettuati attraverso marketplace digitali — Amazon, eBay, piattaforme simili — dove a vendere non è la piattaforma stessa, ma migliaia di venditori terzi, molti dei quali stabiliti fuori dall'Unione Europea.
Il problema era chiaro: questi venditori extraeuropei raramente applicavano correttamente l'IVA sulle vendite ai consumatori europei, e recuperare l'imposta da soggetti stabiliti in Paesi con i quali non esistono accordi di cooperazione fiscale era — ed è — praticamente impossibile.
La soluzione adottata dal legislatore europeo, recepita in Italia con il D.Lgs. 83/2021, è stata di tipo pratico: anziché inseguire il venditore estero, si coinvolge direttamente la piattaforma digitale nella riscossione dell'IVA. È la piattaforma — soggetto identificabile, strutturato, presente sul territorio — a diventare debitore dell'imposta. Nasce così l'art. 2-bis.
Cos'è il soggetto che "facilita" le cessioni
La norma parla di soggetto passivo che "facilita" le cessioni tramite un'interfaccia elettronica — un marketplace, una piattaforma, un portale o strumenti analoghi.
Il termine "facilita" merita una spiegazione, perché può trarre in inganno. Non si tratta di un soggetto che partecipa all'accordo commerciale tra venditore e acquirente, né di un mandatario che assume obblighi per concludere l'affare. La piattaforma mette semplicemente a disposizione uno strumento tecnologico attraverso il quale venditore e acquirente si trovano, negoziano e concludono la transazione.
Il Regolamento UE n. 282/2011 chiarisce che per "facilitare" si intende consentire a un acquirente e a un fornitore di stabilire un contatto che porti a una cessione di beni tramite l'interfaccia elettronica. La conclusione dell'operazione — l'ordine, il checkout — avviene sulla piattaforma, ma la consegna fisica del bene può essere effettuata o meno dalla piattaforma stessa: questo è irrilevante ai fini della norma.
In pratica: il gestore del marketplace non compra e non vende nulla nella realtà economica. Ma la legge lo tratta come se lo facesse. Questa è la finzione giuridica al cuore dell'art. 2-bis.
A chi si applica: le tre categorie di operazioni
La norma non si applica a tutte le vendite che passano per una piattaforma digitale. Il campo di applicazione è preciso e riguarda tre categorie specifiche di cessioni a distanza.
Prima categoria. Le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da soggetti non stabiliti nell'Unione Europea, nei confronti di consumatori finali. Esempio: un venditore americano vende un prodotto a un consumatore italiano tramite una piattaforma, con il bene che parte da un magazzino in Germania. In questo caso la piattaforma diventa il soggetto passivo IVA.
Rientra in questa categoria anche la cessione di beni che partono e arrivano nello stesso Stato membro — operazione puramente domestica — quando però il cedente è stabilito fuori dall'Unione Europea. Esempio: venditore cinese con magazzino in Italia che vende a consumatori italiani tramite piattaforma.
Seconda categoria. Le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Questa soglia — che corrisponde alla franchigia doganale — è quella più rilevante nella pratica quotidiana: copre la grandissima parte dei pacchi acquistati online da fuori Europa. A differenza delle prime due categorie, qui la norma si applica indipendentemente da dove è stabilito il cedente: anche un venditore europeo che spedisce beni da fuori UE in colli sotto i 150 euro rientra nel perimetro.
Il meccanismo: cessionario e rivenditore allo stesso tempo
Il comma 2 dell'art. 2-bis stabilisce la conseguenza giuridica di questa finzione: il gestore della piattaforma si considera contemporaneamente cessionario — acquirente dal venditore originale — e rivenditore — cedente nei confronti del consumatore finale.
Questo crea una doppia catena di cessioni, anche se nella realtà economica le merci passano direttamente dal venditore al consumatore:
La prima cessione è quella "a monte": dal venditore originale alla piattaforma. Il trattamento IVA di questa operazione dipende dalla tipologia (cessione intracomunitaria, importazione, cessione interna) ma in ogni caso è il venditore a emetterla verso la piattaforma.
La seconda cessione è quella "a valle": dalla piattaforma al consumatore finale. È qui che l'IVA viene applicata e versata. La piattaforma è debitore dell'imposta propria dello Stato membro di destinazione del bene.
Il confronto con il contratto di commissione: cosa cambia
Per capire la portata innovativa dell'art. 2-bis, è utile confrontarlo con il contratto di commissione alla vendita, che è il meccanismo di intermediazione opaca già previsto dall'ordinamento IVA.
Nel contratto di commissione, il commissionario agisce in nome proprio ma per conto del committente. Anche qui si creano due cessioni distinte — una a monte e una a valle — ma il presupposto è l'esistenza di un mandato contrattuale: ci deve essere un accordo tra le parti che attribuisce al commissionario l'incarico di agire per conto del committente.
La Corte di Giustizia, nella causa C-734/19 (ITH Comercial Timișoara), ha chiarito che le norme sulla commissione si applicano solo quando ricorrono due condizioni: l'esistenza di un mandato effettivo, e l'identità tra le operazioni acquisite dal commissionario e quelle cedute al committente.
Qui sta la differenza fondamentale rispetto all'art. 2-bis: il marketplace non ha un mandato. Non si è accordato contrattualmente con i venditori per agire per loro conto nella cessione dei beni. Il gestore della piattaforma si limita a fornire uno strumento tecnologico. Senza una norma specifica come l'art. 2-bis, il meccanismo della commissione non potrebbe applicarsi.
È proprio per questo motivo che il legislatore europeo ha dovuto introdurre una norma ad hoc per le cessioni di beni: per le prestazioni di servizi rese tramite piattaforme digitali era già sufficiente il meccanismo previsto dall'art. 28 della direttiva e la presunzione di cui all'art. 9-bis del Regolamento n. 282/2011. Per i beni, invece, quella strada non era percorribile.
La nozione di "cessione di beni" nella giurisprudenza europea: un punto di attenzione
Per comprendere bene perché era necessaria una norma specifica, occorre richiamare come la Corte di Giustizia ha definito nel tempo la nozione di cessione di beni ai fini IVA.
Secondo l'orientamento prevalente, ciò che conta non è il trasferimento della proprietà in senso civilistico, ma il trasferimento del potere di disporre del bene come se se ne fosse proprietari — in termini economici, non giuridici. Chi ha il potere concreto di decidere come, quando e per quali fini utilizzare il bene è il vero cessionario ai fini IVA.
Questo principio è emerso con chiarezza in alcuni casi emblematici. Nella causa C-185/01 (Auto Lease Holland), la Corte ha escluso che la società di leasing si fosse interposta come commissionaria nell'acquisto di carburante dai distributori, perché era il locatario del veicolo — non la società — a scegliere liberamente la stazione di servizio, la qualità e la quantità del carburante. La società di leasing non aveva mai avuto il potere di disporre del bene: il suo ruolo era puramente finanziario. La cessione è avvenuta direttamente tra il gestore della stazione e il conducente.
Lo stesso principio è stato confermato nelle cause C-526/13 (Fast Bunkering) e C-235/18 (Vega International), sempre in materia di acquisto di carburante tramite intermediari: in entrambi i casi la Corte ha escluso la cessione a favore degli intermediari perché questi non avevano mai avuto il potere di disporre materialmente del bene.
La direzione opposta emerge invece dalla causa C-42/14 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa), dove la Corte ha ritenuto che il proprietario di immobili che stipulava a proprio nome contratti di fornitura di energia e gas per poi ribaltarne i costi ai conduttori si interponesse effettivamente nella catena, perché era lui ad acquistare le forniture: i conduttori non avevano alcun rapporto diretto con i fornitori di energia.
Il filo conduttore di queste sentenze è la valorizzazione della volontà contrattuale delle parti come criterio fondamentale per qualificare l'operazione ai fini IVA. La Cassazione italiana ha recepito questo orientamento, precisando che le categorie contrattuali del diritto interno vanno interpretate in chiave tributaria, dando prevalenza alla realtà economica e commerciale anche rispetto al testo dei contratti.
Applicando questi principi al gestore di un marketplace, sarebbe praticamente impossibile — salvo costruzioni contrattuali specifiche — affermare che esso abbia il potere di disporre dei beni venduti dai terzi sulla sua piattaforma. Il marketplace non sceglie cosa vendere, non gestisce il magazzino del venditore, non decide il prezzo. Ecco perché era indispensabile l'art. 2-bis.
Cosa accade fuori dal perimetro dell'art. 2-bis: il contratto di commissione ordinario
Un punto spesso trascurato nella pratica è che l'art. 2-bis non esaurisce l'intera disciplina IVA dei marketplace. La norma si applica a specifiche categorie di operazioni: vendite B2C da cedenti extraeuropei e importazioni sotto i 150 euro.
Per tutte le altre situazioni — vendite B2B, vendite B2C di beni già in territorio UE effettuate da cedenti comunitari, importazioni sopra soglia — il sistema ordinario resta in vigore.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 101/2022, ha confermato che in queste ipotesi è possibile configurare tra il venditore e la piattaforma un vero e proprio contratto di commissione alla vendita, a condizione che ne ricorrano i presupposti. In tal caso si applicano le regole ordinarie del mandato senza rappresentanza: due cessioni distinte, una dal committente al commissionario e una dal commissionario al cliente finale, con i rispettivi trattamenti IVA.
Questa possibilità ha conseguenze pratiche rilevanti. Per esempio, nel caso di vendite intracomunitarie B2B gestite tramite un commissionario stabilito in altro Stato membro, il cedente nazionale applica il regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. 331/1993), e il commissionario diventa debitore dell'acquisto intracomunitario nello Stato in cui è identificato.
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