Articolo 19 ter del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 19 ter T.U.IVA - Detrazione per gli enti non commerciali.

In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 10

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"1. Per i soggetti che svolgono attivita' economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attivita' economica, e' ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attivita' economica e l'ammontare detraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

2. Gli enti pubblici e privati e le societa' rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attivita' economica, gestiscono con contabilita' separata:

a) le attivita' per cui sono soggetti passivi;

b) le attivita' per cui non sono soggetti passivi.

3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma 2 e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche' all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs."

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