Articolo 19 bis del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 19 bis T.U.IVA - Percentuale di detrazione. (NdR: Ai sensi dell' art. 30, comma 4: "l'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001.")

In vigore dal 01/01/2004 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 30

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:
Art. 16.2 modificato dall'art. 4 dl 415/95 (conv. in L. 507/95).

"1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, e'
determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno
diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato
delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di
detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la
parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si
tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui
all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo
comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo
10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto
dell'attivita' propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del
predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilita' dell'imposta relativa
ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime
operazioni."

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