Articolo 187 del TUIR

TUIR

Art. 187 TUIREredita' giacente. (ex art. 131)

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

Nota:
Contiene modifiche recate dall'art.3, DLG 12/12/2003 n.344.

"1. Se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica, o non e' noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato e' un soggetto diverso. Dopo l'accettazione dell'eredita' il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredita'.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.
3. (Comma abrogato)"

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