Articolo 18 del TUIR

TUIR

Art. 18 TUIR - Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera ( NDR: ex art. 16 bis . )

In vigore dal 13/08/2011

Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

"1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992."

Commento del professionista
Inquadramento generale

Quando un contribuente italiano percepisce redditi di capitale dall'estero senza passare attraverso un intermediario finanziario residente (banca italiana, SIM, ecc.), si pone immediatamente un problema: come vengono tassati questi proventi? A questa domanda risponde l'art. 18 del TUIR.

La norma nasce per colmare un'asimmetria di trattamento che in passato penalizzava — paradossalmente — chi gestiva i propri investimenti in modo più autonomo. Chi incassava dividendi o interessi esteri tramite una banca italiana subiva subito la ritenuta; chi invece li percepiva direttamente aspettava anni prima che il Fisco liquidasse l'imposta. L'art. 18 ha uniformato il sistema, introducendo un regime di imposizione sostitutiva che replica, in sede dichiarativa, quello operato alla fonte dagli intermediari.

Chi è coinvolto e quando si applica

La disposizione riguarda un perimetro soggettivo preciso: persone fisiche residenti, enti non commerciali, soggetti esenti IRES e i soggetti "trasparenti" di cui all'art. 5 TUIR (escluse s.n.c., s.a.s. e società equiparate). Il filo conduttore è l'assenza di un sostituto d'imposta residente che intervenga nella riscossione.

Sul piano oggettivo, la norma si applica ogni volta che il reddito estero, se fosse stato prodotto in Italia o percepito tramite intermediario, avrebbe scontato una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva. Rientrano nell'ambito applicativo, tra gli altri:

  • interessi e proventi da obbligazioni e titoli pubblici esteri

  • proventi da OICVM di diritto estero conformi alle direttive UE

  • interessi da conti correnti e depositi bancari esteri

  • proventi da operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli

  • rendimenti da polizze assicurative stipulate con compagnie non residenti

  • ogni altro reddito di capitale estero che non concorra al reddito complessivo

Le aliquote: un'evoluzione in tre fasi

Il sistema delle aliquote ha subito modifiche significative nel tempo. Fino al 2011 convivevano due aliquote principali (12,50% e 27%). Con il D.L. 138/2011 si è passati a un'aliquota unificata del 20% a partire dal 1° gennaio 2012. Poi, con il D.L. 66/2014, l'aliquota è stata ulteriormente innalzata al 26% per i proventi maturati dal 1° luglio 2014 in poi.

Fa eccezione la tassazione agevolata al 12,50%, che resiste tuttora per i titoli di Stato italiani ed equiparati, nonché per i titoli emessi da Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (i cosiddetti Paesi "white list").

La doppia opzione: imposta sostitutiva o tassazione ordinaria

Il meccanismo previsto dalla norma non è rigido: il contribuente può scegliere tra due strade.

Prima strada — Imposta sostitutiva (quadro RM della dichiarazione): si applica la stessa aliquota che sarebbe stata utilizzata da un intermediario residente. È la strada più comune, semplice e definitiva: il reddito estero non confluisce nel reddito complessivo IRPEF.

Seconda strada — Tassazione ordinaria: il contribuente rinuncia all'imposizione sostitutiva, fa confluire il reddito nel reddito complessivo, e ha diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR. Questa opzione conviene quando l'aliquota marginale IRPEF è inferiore al 26%, o quando le imposte estere già pagate sono elevate e il credito d'imposta riduce sensibilmente il carico fiscale complessivo.

Attenzione: la scelta può essere esercitata reddito per reddito. Se nello stesso anno si percepiscono più redditi di capitale esteri, è possibile assoggettare alcuni all'imposta sostitutiva e altri alla tassazione ordinaria, a seconda della convenienza.

Il nodo dei dividendi e il divieto di opzione

Su un punto la norma è tassativa: per i dividendi da partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi white list (art. 27, comma 4, D.P.R. 600/1973), la facoltà di optare per la tassazione ordinaria è esclusa per legge. L'imposta sostitutiva del 26% si applica obbligatoriamente.

Questo ha creato per anni un problema serissimo: il contribuente che percepiva dividendi esteri direttamente (senza banca italiana) non poteva dedurre le imposte pagate all'estero, mentre chi usava un intermediario residente beneficiava del meccanismo del "netto frontiera" (la base imponibile veniva ridotta delle ritenute estere già applicate). Una disparità di trattamento che l'AIDC aveva denunciato come contraria alla libera circolazione dei capitali sancita dal TFUE.

La svolta della Cassazione: sentenza n. 25698/2022

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 25698/2022, ha risolto la questione in modo netto: ritenuta a titolo d'imposta applicata dalla banca e imposta sostitutiva autoliquidata nel quadro RM hanno la stessa funzione e sono del tutto sovrapponibili. Ne consegue che non è giustificabile un trattamento differenziato sulla base imponibile.

Il ragionamento della Corte, sviluppato sul caso di un dividendo percepito negli USA, fa leva sulla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA: siccome quella Convenzione nega il credito d'imposta solo quando l'imposizione sostitutiva avviene "su richiesta del beneficiario", a contrario, quando l'applicazione è obbligatoria per legge, l'imposta estera deve ritenersi detraibile. Principio confermato anche dalle successive sentenze n. 10204/2024 e da diverse pronunce di merito (CGT Milano, Siena, Verona).

L'AIDC ha codificato questi approdi con la norma di comportamento n. 227/2024, che riconosce il credito per imposte estere anche in caso di imposizione sostitutiva obbligatoria, a condizione che il trattato bilaterale applicabile non escluda espressamente tale credito in ogni caso (incluso quello dell'imposizione obbligatoria).

Implicazioni pratiche

Dal punto di vista operativo, la situazione attuale impone attenzione su più fronti:

Verifica del trattato bilaterale applicabile. Non tutti i trattati contro le doppie imposizioni sono uguali. Alcuni negano il credito solo in caso di imposizione "su richiesta", altri lo escludono sempre. La differenza può valere diversi punti percentuali di imposta.

Possibilità di rimborso per il pregresso. La Cassazione ha aperto la strada a istanze di rimborso per anni pregressi. I termini applicabili (4 mesi o il termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992) restano oggetto di dibattito, ma l'opportunità esiste e merita valutazione caso per caso.

Base imponibile al netto delle ritenute estere. A seguito dei citati arresti giurisprudenziali, è ragionevole ritenere ammissibile liquidare l'imposta sostitutiva nel quadro RM su una base imponibile già al netto delle imposte estere definitive, replicando quanto avviene per il tramite degli intermediari italiani. L'Agenzia delle Entrate non ha ancora recepito ufficialmente questo approccio, ma la giurisprudenza è ormai orientata in modo chiaro.

Conclusione

L'art. 18 TUIR è una norma apparentemente semplice ma ricca di insidie applicative, soprattutto per chi detiene partecipazioni o investimenti esteri al di fuori del circuito degli intermediari finanziari italiani. La recente evoluzione giurisprudenziale ha corretto alcune asimmetrie storiche, ma la partita tra prassi amministrativa e orientamento dei giudici non è ancora del tutto chiusa. Chi si trova in questa situazione farebbe bene a valutare con attenzione la propria posizione, anche alla luce dei trattati bilaterali applicabili e delle opportunità di rimborso che la giurisprudenza più recente ha aperto.

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