Articolo 17 ter del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 17 ter T.U.IVA - Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' (1).

In vigore dal 18/06/2025 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 10

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

Soppressa [d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.(2)]

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.(3)

2. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)."

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(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 4 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data. La presente lettera è stata soppressa con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data.

(3) Vedi pure il comma 2 art. 12 D.L. n. 87 12/07/2018.

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