Articolo 17 del T.U.B.

T.U.B

Art. 17 T.U.B. - Attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento.

In vigore dal 27/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

"1. La Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica."

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