Articolo 17 del T.U.B.
T.U.B
Art. 17 T.U.B. - Attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento.
In vigore dal 27/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1
"1. La Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica."
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