Articolo 163 del TUIR

TUIR

Art. 163 TUIR – Divieto della doppia imposizione (ex art. 127)

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

"1. La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza
dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi."

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