Articolo 160 del T.U.B.

T.U.B

Art. 160 T.U.B. - Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.

In vigore dal 01/01/1994

Soppresso da: Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 Articolo 211

"1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche' la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio."

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