Articolo 160 del T.U.B.
T.U.B
Art. 160 T.U.B. - Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.
In vigore dal 01/01/1994
Soppresso da: Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 Articolo 211
"1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche' la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio."
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