Articolo 157 Bis del TUIR
TUIR
Art. 157 bis TUIR - Credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate.
In vigore dal 31/12/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19
"1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu' navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 155 spetta un credito d'imposta in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell'articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave e' stata locata a scafo nudo."
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