Articolo 154 del T.U.B.

T.U.B

Art. 154 T.U.B. - Fondo interbancario di garanzia.

In vigore dal 01/01/1994

"1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601."

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