Articolo 154 del T.U.B.
T.U.B
Art. 154 T.U.B. - Fondo interbancario di garanzia.
In vigore dal 01/01/1994
"1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601."
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