Articolo 152 del TUIR

TUIR

Art. 152 TUIR - Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (ex art. 113)

In vigore dal 07/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 7

"1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e' determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entita' separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile e' determinato in piena conformita' ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati (1).

3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entita' cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile (2)."

(1) Per i metodi di calcolo del fondo di dotazione vedasi l'art. 7, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata