Articolo 152 del T.U.B.

T.U.B

Art. 152 T.U.B. - Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria.

In vigore dal 01/01/1994

"1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attivita' creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attivita' di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo."

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