Articolo 151 del T.U.B.

T.U.B

Art. 151 T.U.B. - Banche pubbliche residue.

In vigore dal 01/01/1994

"1. L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate."

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