Articolo 151 del T.U.B.
T.U.B
Art. 151 T.U.B. - Banche pubbliche residue.
In vigore dal 01/01/1994
"1. L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate."
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