Articolo 150 del TUIR

TUIR

Art. 150 TUIR - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ex art. 111-ter)*

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

"[1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita' commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale. 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.]"

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* Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 102, comma 2, lett. c), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.


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