Articolo 15 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 15 T.U.IVA - Esclusioni dal computo della base imponibile.

In vigore dal 01/02/1979 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi
o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del
committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformita' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e
per conto della controparte, purche' regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme
addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre
irregolarita' nella esecuzione del contratto."

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