Detrazione per Oneri | Art. 15 TUIR | Legge in Chiaro
TUIR
Art. 15 TUIR - Detrazioni per oneri (NDR: ex art.13-bis.)(6)
In vigore dal 01/01/2025
Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 13
Nota:
Il testo include anche le modificazioni di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025): come disposto dal successivo comma 230, agli oneri derivanti da tali modifiche, valutati in 390.000 euro per l'anno 2026 e in 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
b-bis) dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costuite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.(4) Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo.Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facolta' universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;(5)
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente (1);
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato (1);
Lettera abrogata [i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;]
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Lettera abrogata [i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis;]
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta' inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);(7)
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;(7)
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (2), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.(3)
1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'art. 14, comma 5 decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149).
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida .
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche' per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) ."
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(1) Vedasi l'art. 1, comma 1 decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, per la disapplicazione delle disposizioni contenute nelle lettere h) ed i) del presente comma a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013.
(2) Importo così elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 1, comma 137, lett. b) legge 23 dicembre 2014 n. 190. Per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 vedasi il comma 138 del medesimo art. 1 legge n. 190 del 2014.
(3) Vedasi pure comma 11 dell'art. 89 del D Legislativo 117 del 03/07/2017.
(4) Vedasi pure art. 5-quinquies del D.L. 148 del 16/10/2017.
(5) Vedi comma 347 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.
(6) Vedi comma 679 e ss. art. 1 L. 160 del 27/12/2019.
(7) Per l'applicazione della presente lettera vedi l'art. 1, comma 84 dellaLegge n. 208 del 28/12/2015.
Commento del professionista
Inquadramento generale
L'art. 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) costituisce una delle disposizioni più articolate e praticamente rilevanti dell'intera disciplina dell'IRPEF. Essa raggruppa un catalogo eterogeneo di oneri e spese che il legislatore ha ritenuto meritevoli di una riduzione diretta dell'imposta lorda, nella misura ordinaria del 19 per cento, salvo alcune eccezioni a tasso differente. La norma si pone in relazione sistematica con l'art. 10 TUIR, che disciplina invece le deduzioni dal reddito complessivo: mentre le deduzioni agiscono sulla base imponibile, riducendo il reddito su cui si applica l'aliquota, le detrazioni operano direttamente sull'imposta già calcolata, con un meccanismo di abbattimento del carico fiscale che prescinde dall'aliquota marginale del contribuente.
La logica sottostante è quella di riconoscere un alleggerimento fiscale per spese che, pur non essendo strettamente inerenti alla produzione del reddito, incidono in modo significativo sulla capacità contributiva effettiva: spese sanitarie, interessi su mutui, spese di istruzione, premi assicurativi, erogazioni liberali e molte altre voci ancora.
Vale subito precisare un elemento strutturale fondamentale: le detrazioni di cui all'art. 15 sono fruibili soltanto fino alla concorrenza dell'imposta lorda. L'eventuale eccedenza non è rimborsabile né riportabile ai periodi d'imposta successivi, e va quindi perduta. Questo elemento distingue le detrazioni ex art. 15 da alcune agevolazioni previste da disposizioni speciali, che in certi casi consentono il recupero dell'eccedenza.
La rimodulazione in funzione del reddito (commi 3-bis, 3-ter e 3-quater)
Una delle modifiche più significative degli ultimi anni è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), che ha inserito i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater nell'art. 15. Il meccanismo, applicabile alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020, prevede che le detrazioni vengano ridotte al crescere del reddito complessivo del contribuente, secondo la seguente logica:
per redditi complessivi fino a 120.000 euro la detrazione spetta per intero; per redditi superiori a tale soglia, la detrazione si riduce progressivamente secondo la formula: (240.000 – reddito complessivo) / 120.000; al raggiungimento di un reddito complessivo pari o superiore a 240.000 euro, la detrazione si azzera completamente.
Esempio pratico: contribuente con reddito complessivo di 190.000 euro e spese detraibili per 10.000 euro. La percentuale di detraibilità sarà: (240.000 – 190.000) / 120.000 = 41,67%. La detrazione del 19% si applicherà quindi su 4.167 euro, e non sull'intero importo.
Ai fini di questo calcolo, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 3-ter). Sul punto si pone una questione interpretativa ancora aperta: deve essere computato anche il reddito assoggettato a cedolare secca? La risposta, alla luce del tenore letterale dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, è verosimilmente affermativa, anche se sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Analoga incertezza sussiste per i redditi assoggettati al regime forfetario ex L. n. 190/2014.
Attenzione: la rimodulazione non si applica a tutte le voci dell'art. 15. Il comma 3-quater esclude espressamente da tale meccanismo gli interessi passivi su mutui agrari (lett. a), gli interessi passivi su mutui ipotecari per l'abitazione principale (lett. b), gli interessi su mutui per la costruzione dell'abitazione principale (comma 1-ter) e le spese sanitarie di cui alla lett. c). Per questi oneri la detrazione spetta per intero, a prescindere dall'ammontare del reddito. Sono invece assoggettate alla rimodulazione, tra le altre, le spese assicurative, le spese di istruzione, le spese veterinarie e quelle per l'iscrizione a strutture sportive.
L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti
La stessa Legge di bilancio 2020 ha introdotto, ai commi 679 e 680, un obbligo generalizzato di tracciabilità dei pagamenti quale condizione per la fruizione della detrazione nella misura del 19%. La norma, entrata in vigore dal 1° aprile 2020, stabilisce che la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto mediante versamento bancario o postale ovvero con gli altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (da ultimo con la Circolare n. 24/E/2022) che per "altri sistemi di pagamento" devono intendersi tutti gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento, come carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Rientrano in tale categoria anche le applicazioni di pagamento via smartphone collegate a conti correnti bancari, purché consentano di identificare univocamente sia il soggetto che preleva sia il destinatario dell'accredito.
Rimane escluso dall'obbligo di tracciabilità, per espressa previsione normativa, l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Per queste voci, il pagamento in contanti non preclude il diritto alla detrazione.
Dal punto di vista documentale, la prova del pagamento tracciato può essere fornita attraverso l'annotazione in fattura o ricevuta fiscale da parte del percettore, ovvero mediante documentazione cartacea della transazione (estratto conto, ricevuta di carta di debito o credito, copia del bollettino postale, ecc.). L'estratto conto è considerato uno strumento opzionale e residuale, non aggiuntivo.
Un aspetto di notevole interesse pratico riguarda i pagamenti effettuati da soggetti diversi dall'intestatario del documento di spesa. L'Agenzia ha chiarito che è del tutto irrilevante chi esegua materialmente il pagamento tracciato: ciò che conta è che l'onere sia effettivamente rimasto a carico del contribuente intestatario del documento di spesa. Così, ad esempio, un genitore può pagare con la propria carta di credito una spesa medica intestata al figlio a carico, e il figlio potrà comunque detrarre la spesa, purché l'onere sia effettivamente a suo carico.
Gli interessi passivi su mutui: la lettera b) e il comma 1-ter
Tra le voci più rilevanti per i contribuenti persone fisiche vi sono gli interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (lett. b) e gli interessi su mutui per la costruzione della medesima (comma 1-ter).
Per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 1993 per l'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 4.000 euro complessivi, riferito all'ammontare di interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti nell'anno. Il limite è riferito alla posizione complessiva del contribuente, non al singolo mutuo: in caso di contitolarità, il tetto va ripartito tra i mutuatari.
La norma pone una serie di condizioni la cui verifica è essenziale nella prassi professionale. L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e l'acquisto deve avvenire nell'anno precedente o successivo alla stipula del mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, con possibilità di attestarla mediante autocertificazione ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, anche in difformità dai registri anagrafici. Il diritto alla detrazione si perde a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile cessa di essere abitazione principale, salvo le eccezioni espressamente previste: trasferimento per motivi di lavoro, ricovero permanente in struttura sanitaria (purché l'immobile non sia locato), sgombero per cause di forza maggiore, e speciale disciplina per il personale delle Forze armate e di polizia.
Tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi rientrano le spese di perizia e istruttoria, la commissione bancaria, gli oneri fiscali (compresa l'imposta sostitutiva), l'onorario notarile per il contratto di mutuo (comprensivo di IVA) e le relative spese. Non sono invece detraibili le spese assicurative sull'immobile, le spese notarili per il contratto di compravendita, le imposte di registro, IVA, ipotecarie e catastali.
In caso di surrogazione o rinegoziazione del mutuo, la detrazione si conserva, ma è limitata alla quota di interessi riferibile alla residua quota di capitale del mutuo originario, maggiorata delle spese e oneri correlati. La formula per il calcolo della percentuale di detraibilità è: (quota residua primo mutuo + oneri correlati) / importo secondo mutuo.
Per quanto riguarda i mutui per la costruzione dell'abitazione principale (comma 1-ter), la detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro, con l'ulteriore condizione che il mutuo sia stipulato nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori, e che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori. A differenza di quanto previsto per il mutuo di acquisto, la quota del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.
Le spese sanitarie: la lettera c)
La detrazione per spese sanitarie è, nel panorama dell'art. 15, quella che presenta la casistica più ampia e complessa, e che richiede nella pratica professionale la maggiore attenzione.
La regola generale vuole che le spese detraibili siano quelle eccedenti la franchigia di euro 129,11: pertanto, se la spesa complessiva annua è pari o inferiore a tale importo, non spetta alcuna detrazione; se supera la franchigia, la detrazione del 19% si calcola sull'eccedenza. Fanno eccezione le spese per mezzi necessari alla locomozione, deambulazione, accompagnamento e sollevamento dei soggetti portatori di handicap ex L. n. 104/1992, nonché per i sussidi tecnici e informatici destinati agli stessi, per le quali la detrazione si applica sull'intero importo senza franchigia.
Quando le spese sanitarie superano complessivamente 15.493,71 euro (al lordo della franchigia), il contribuente può optare per la rateizzazione in quattro quote annuali costanti, scelta irrevocabile da effettuarsi in sede di dichiarazione.
Sul piano soggettivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Una disciplina speciale riguarda i familiari non fiscalmente a carico ma affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket: in questo caso la detrazione spetta, entro il limite annuo di euro 6.197,48, per la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare malato.
In merito alle categorie di spesa detraibili, la casistica è vastissima. Sono detraibili le prestazioni di medici generici e specialisti, gli interventi chirurgici, le spese di degenza, l'acquisto di medicinali (certificati da scontrino parlante o fattura recante natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario), l'acquisto di dispositivi medici con marcatura CE, le protesi dentarie e sanitarie in genere, le spese per psicologi e psicoterapeuti, per biologi nutrizionisti, per fisioterapisti e le figure sanitarie riconosciute dal D.M. 29 marzo 2001 anche senza prescrizione medica. Non sono invece detraibili le spese per interventi di chirurgia estetica non conseguenti a patologie, le prestazioni di osteopati non iscritti a professioni sanitarie riconosciute, le spese per corsi in palestra anche se prescritti da medico, e quelle per integratori alimentari o parafarmaci.
Le spese sanitarie sostenute all'estero seguono le stesse regole di quelle italiane, con l'onere di traduzione della documentazione (non necessaria per inglese, francese, tedesco, spagnolo).
Le spese per l'istruzione
La disciplina delle detrazioni per istruzione è organizzata su più livelli. La lett. e) riguarda le spese universitarie: per le università statali la detrazione spetta sull'intero importo; per le università non statali, su un ammontare massimo annuo differenziato per area disciplinare e area geografica (Nord, Centro, Sud e Isole), aggiornato annualmente con decreto ministeriale. Per il quadriennio 2021-2024 i tetti oscillano, a seconda dell'area, tra 2.500 e 3.900 euro, cui va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio.
La lett. e-bis) disciplina invece le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie). A partire dal 2025, il limite massimo è di 1.000 euro per alunno o studente, con un incremento progressivo rispetto agli anni precedenti (800 euro dal 2019 al 2024). Rientrano in questa categoria tasse di iscrizione, spese di mensa scolastica, trasporto scolastico, gite, assicurazioni scolastiche, corsi extracurriculari deliberati dall'istituto. Non sono detraibili i libri scolastici né il materiale di cancelleria. È importante ricordare la non cumulabilità con le erogazioni liberali ex lett. i-octies), riferita però al singolo alunno.
La lett. e-ter) prevede una specifica detrazione per le spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici. Il collegamento funzionale tra gli strumenti acquisiti e il disturbo diagnosticato deve risultare da certificazione medica o prescrizione del medico specialista. La detrazione spetta anche per i familiari fiscalmente a carico.
I premi assicurativi
La lett. f) disciplina la detrazione per i premi assicurativi relativi a tre tipologie di rischio: morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, e non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, i limiti di spesa attualmente vigenti sono: 530 euro per le polizze rischio morte e invalidità permanente (elevato a 750 euro per polizze a tutela di persone con disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992); 1.291,14 euro per le polizze rischio non autosufficienza, al netto dei premi per morte e invalidità. I limiti sono cumulativi in presenza di più contratti.
Per i contratti di assicurazione misti che coprono sia il rischio morte che la permanenza in vita, la detrazione è limitata alla quota di premio riferibile al solo rischio morte, che deve essere evidenziata dalla compagnia assicuratrice nel documento di spesa.
La lett. f-bis), introdotta dalla Legge di bilancio 2018, aggiunge la detrazione per i premi di polizze assicurative a copertura del rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo. Questa detrazione è senza limite di importo, spetta al contraente indipendentemente dall'intestazione dell'immobile, e si applica alle polizze stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2018. In caso di polizze multirischio, la detrazione è limitata alla componente di premio relativa agli eventi calamitosi.
Le erogazioni liberali
L'art. 15 contempla diverse forme di erogazioni liberali che danno diritto a detrazione. Le principali sono:
Le erogazioni per beni culturali (lett. h): spettano nella misura del 19% sull'intero importo versato a favore di Stato, Regioni, enti locali, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro che svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico. Non è previsto alcun limite massimo. In caso di cessione di beni in natura (lett. h-bis), la detrazione si calcola sul costo specifico o, in mancanza, sul valore normale.
Le erogazioni ad enti dello spettacolo (lett. i): la detrazione del 19% si applica su un importo massimo pari al 2% del reddito complessivo dichiarato, comprensivo anche dei redditi soggetti a cedolare secca.
Le erogazioni alle associazioni sportive dilettantistiche (lett. i-ter): detrazione del 19% su un massimo di 1.500 euro, eseguita esclusivamente con mezzi tracciabili.
Le erogazioni agli istituti scolastici (lett. i-octies): detraibili senza limite di importo le erogazioni finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Non sono detraibili se effettuate per conto di familiari a carico.
Le erogazioni alle ONLUS e alle organizzazioni del Terzo Settore: la disciplina è stata profondamente modificata dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che prevede all'art. 83 una detrazione del 30% per le erogazioni a ONLUS e APS e del 35% per le ODV, entro il limite di 30.000 euro. Occorre prestare massima attenzione alla non cumulabilità tra queste agevolazioni e quelle previste da altre disposizioni per le medesime o analoghe erogazioni.
Le spese veterinarie, funebri e per intermediazione immobiliare
La lett. c-bis) riconosce la detrazione per le spese veterinarie sostenute per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro e fino a un massimo di 550 euro. Sono escluse le spese per animali d'allevamento o destinati ad attività commerciali. Il limite è unico e riferito all'intero ammontare delle spese, indipendentemente dal numero di animali.
Per le spese funebri (lett. d), la detrazione del 19% spetta su un massimo di 1.550 euro per ciascun decesso, indipendentemente dal vincolo di parentela con il defunto (modifica introdotta dalla Legge di stabilità 2016). La spesa, che comprende anche le spese di trasporto e sepoltura, deve essere ripartita tra i soggetti che l'hanno sostenuta.
Per i compensi di intermediazione immobiliare (lett. b-bis), è prevista la detrazione del 19% su un massimo di 1.000 euro per l'acquisto dell'abitazione principale. La detrazione spetta solo all'acquirente (non al venditore), è limitata all'abitazione principale e non si estende ai familiari a carico. Se l'acquisto è in comproprietà, il limite si ripartisce tra i comproprietari in proporzione alla quota.
Le spese per disabili e soggetti non autosufficienti
Per i portatori di handicap ex L. n. 104/1992, l'art. 15 riconosce detrazioni particolarmente articolate per i veicoli adattati alla guida o trasporto. La detrazione del 19% si calcola su un massimo di 18.075,99 euro e spetta una volta ogni quattro anni. Per i soggetti con ridotte capacità motorie permanenti è richiesto il vincolo di adattamento del veicolo; tale vincolo non si applica per non vedenti, sordi, soggetti con grave limitazione della deambulazione o pluriamputati e soggetti con handicap psichico titolari dell'indennità di accompagnamento.
Per le spese relative agli addetti all'assistenza personale (lett. i-septies, c.d. badanti), la detrazione del 19% si calcola su un massimo di 2.100 euro, ma solo se il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro. Lo stato di non autosufficienza deve derivare da patologia documentata. La detrazione spetta anche per familiari non fiscalmente a carico, compresi quelli non conviventi.
I canoni di locazione per studenti universitari fuori sede e il leasing abitativo
La lett. i-sexies) riconosce la detrazione del 19% sui canoni di locazione, entro il limite di 2.633 euro, pagati da studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa. La detrazione si estende anche alle università site in altri Paesi UE o SEE. Non spetta per corsi post-laurea (master, dottorati) né per università telematiche. Se il contratto è intestato allo studente fiscalmente a carico, la detrazione compete al genitore che ha sostenuto la spesa.
Il leasing prima casa (lett. i-sexies.1 e i-sexies.2) consente, a determinate condizioni di reddito e di età, la detrazione del 19% sui canoni di locazione finanziaria relativi a unità immobiliari da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Il tetto dei canoni detraibili è di 8.000 euro per i soggetti under 35 (ridotto a 4.000 per gli over 35), mentre per il prezzo di riscatto i limiti sono rispettivamente 20.000 e 10.000 euro. Reddito e requisito anagrafico devono essere posseduti all'atto della stipula.
Profili procedurali: il principio di cassa e la documentazione
Tutti gli oneri detraibili ex art. 15 rilevano nell'anno in cui sono stati effettivamente pagati (principio di cassa), indipendentemente dall'anno di competenza. In caso di pagamento con carta di credito, rileva la data dell'utilizzo della carta e non quella dell'addebito sul conto corrente.
La detrazione compete solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Le spese rimborsate non danno diritto a detrazione, salvo che il rimborso non abbia concorso alla formazione del reddito. Se il rimborso è parziale, la detrazione si calcola sulla sola parte non rimborsata. Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione e successivamente venga rimborsato, l'importo rimborsato (non la detrazione fruita) dovrà essere assoggettato a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), nel periodo d'imposta di percezione del rimborso.
La documentazione richiesta varia per tipologia di spesa: fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti (per i medicinali), quietanze di pagamento, estratti conto. La Circolare n. 24/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate costituisce il riferimento sistematico più aggiornato in materia, essendo una vera e propria raccolta che consolida anni di prassi interpretativa e indica puntualmente, per ogni tipologia di onere, la documentazione da esibire e conservare.
Considerazioni conclusive
L'art. 15 del TUIR si conferma come una norma di straordinaria complessità operativa, frutto di sedimentazioni legislative pluridecennali che ne hanno progressivamente ampliato il perimetro applicativo, pur rendendo sempre più articolata la sua gestione pratica. Il professionista che assiste il contribuente deve oggi padroneggiare non solo il testo della disposizione nelle sue molteplici versioni stratificate nel tempo, ma anche un sistema di prassi interpretativa vastissimo, in continua evoluzione.
La rimodulazione delle detrazioni in funzione del reddito introdotta dalla Legge di bilancio 2020 ha segnato un cambiamento strutturale nell'approccio al sistema delle agevolazioni fiscali per le persone fisiche, orientando il beneficio verso i redditi medio-bassi. Allo stesso tempo, l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti ha introdotto un onere documentale aggiuntivo che, nella pratica, richiede una costante attenzione in sede di consulenza preventiva al cliente. Anticipare le problematiche, verificare la corretta intestazione dei documenti di spesa, accertare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste per ciascuna voce: questo è, in sintesi, il valore aggiunto del professionista fiscale nella gestione delle detrazioni ex art. 15.
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