Articolo 148 del T.U.B.
T.U.B
Art. 148 T.U.B. - Obbligazioni stanziabili.
In vigore dal 01/01/1994
Soppresso da: Decreto legislativo del 10/03/1998 n. 43 Articolo 6
"1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia."
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