Articolo 148 del T.U.B.

T.U.B

Art. 148 T.U.B. - Obbligazioni stanziabili.

In vigore dal 01/01/1994

Soppresso da: Decreto legislativo del 10/03/1998 n. 43 Articolo 6

"1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia."

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