Articolo 147 del T.U.B.
T.U.B
Art. 147 T.U.B. - Altri poteri delle autorita' creditizie.
In vigore dal 01/01/1994
"1. Le autorita' creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni."
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